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03 febbraio 2022

DL Sostegni-ter, tutte le misure a sostegno delle imprese

DL Sostegni-ter, tutte le misure a sostegno delle imprese

 

 

1,6 miliardi di aiuti alle imprese, soprattutto del turismo e commercio al dettaglio, a cui si aggiungono ulteriori 1,7 miliardi per contrastare il caro energia. Confermata, inoltre, la stretta alla cessione del credito per i bonus casa e il superbonus 110.

 

 

Ė stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 il decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022), recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.”

 

Gli aiuti destinati alle imprese ammontano a 1,6 miliardi, soprattutto del settore turismo e commercio al dettaglio, tra contributi, agevolazioni e nuovi ammortizzatori.

 

A tale somma vengono aggiunti ulteriori 1,7 miliardi per contrastare il caro energia. Su quest’ultimo fronte, le misure fondamentali sono il taglio agli oneri di sistema in bolletta per il primo trimestre 2022 e il credito d’imposta alle imprese energivore, oltre a un nuovo meccanismo di compensazione sugli extraprofitti delle rinnovabili.

 

Fra le altre novità, lo stop alle cessioni multiple per il credito d’imposta dei bonus edilizi dopo il 7 febbraio.

 

 

Le principali misure a favore delle imprese

 

Misure per il turismo

Il decreto contiene un corposo pacchetto di sostegni a favore del settore turistico, uno dei comparti più colpiti dalla pandemia.

 

In particolare, viene incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022 il Fondo unico nazionale del turismo.

 

Si estende, inoltre, l’esonero contributivo alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, rientranti nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022. L’incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, non superiore ai 3 mesi.

 

In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.

 

Bonus locazioni immobili ad uso non abitativo

 

Il decreto ripropone il credito d’imposta locazioni, che spetta, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022, alle imprese del settore turistico che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento dell’anno 2022 (gennaio-febbraio-marzo) di almeno il 50% rispetto al medesimo mese del 2019.

 

La fruizione del bonus è subordinata alla presentazione di apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti.

 

Ammortizzatori sociali agevolati

 

È previsto l’esonero, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, dal pagamento della contribuzione addizionale (per la CIGO e per la CIGS) e all’art. 29, comma 8 (per il Fondo di integrazione salariale), del D.lgs. n. 148/2015, a favore ai datori di lavoro dei settori turismo, ristorazione, parchi divertimenti e attività ricreative.

 

Contenimento dei costi dell’energia elettrica

 

Il Titolo III è interamente dedicato alle misure volte contenere il caro energia.

 

È istituito un credito d’imposta del 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre 2022 a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi per kWh della componente energia elettrica hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019.

 

Si prevede, inoltre, che dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria, sia applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia affidato al GSE, il Gestore dei Servizi Energetici.

 

In base a tale meccanismo, i soggetti responsabili di tali impianti dovranno versare al GSE la differenza tra il prezzo di riferimento medio e il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica.

 

Bonus investimenti 4.0

 

Viene modificata la disciplina del bonus investimenti beni materiali 4.0, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023.

 

In particolare, la disposizione prevede che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica che saranno individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

 

 

CONFAPI VENEZIA

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